
Finanziaria per il 2008 (art. 1, commi 20-24, legge n. 244/2007) ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 tutte le misure introdotte dalla Finanziaria 2007 relative alle detrazioni del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici. L’applicazione della detrazione viene, inoltre, estesa anche alle spese per la sostituzione - intera o parziale - di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione sostenute entro il 31 dicembre 2009. Proroga triennale, sconto 55% per risparmio energetico La legge Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) ha stabilito la proroga sino al 2010 della detrazione pari al 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, detrazione introdotta dall’art. 1, commi 344-347, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007). Le pompe di calore detraibili fino al 55% nel piano di
riqualificazione energetica della Finanziaria 2007
Le pompe di calore detraibili fino al 55% nel piano di riqualificazione energetica della
Finanziaria 2007
La Legge Finanziaria del 2007 prevede importanti agevolazioni tributarie per chi compie su
un edificio interventi di riqualificazione energetica. Esiste, infatti, la possibilità di detrarre
dall'imposta lorda da pagare una somma corrispondente al 55 % della spesa sostenuta.
In particolare gli interventi considerati dalla Legge sono:
- riqualificazione energetica dell'edificio;
- ristrutturazione di edifici, o parte di essi, per quanto riguarda in particolare la
coibentazione con l'esterno (infissi, isolamento, coperture, pavimenti..);
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione.
Per quanto riguarda la sostituzione della caldaia con una pompa di calore ad assorbimento,
la Finanziaria prevede, al comma 344 (riqualificazione energetica dell'edificio), un rimborso
del 55% della spesa sostenuta sotto forma di detrazione dall'imposta lorda da recuperare in
tre rate di uguale importo.
Condizione necessaria per far si che l'intervento rientri nelle condizioni di agevolazione e
che il fabbisogno energetico primario dell'edificio richiesto per il riscaldamento invernale
scenda al di sotto dell'80% del limite fissato dalla normativa vigente (D.L. 311/06).
E' anche ammessa la cumulabilità con ogni altro intervento sull'edificio atto a ridurre il
fabbisogno di energia, quale ad esempio la maggior coibentazione di pareti e solai.
Il contribuente ha, quindi, la possibilità di recuperare la spesa sostenuta nelle successive
tre denuncie dei redditi annuali sottraendo ogni anno, e per tre anni, dalla somma da
pagare allo Stato, un terzo del 55% di quanto ha investito per riqualificare il suo impianto
termico.
Questa possibilità è vincolata ad un limite massimo di 100.000 euro e comprende, anche, le
opere idrauliche e murarie.
A chi spetta il contributo:
- persone fisiche, enti non titolari di reddito d'impresa;
- soggetti titolari di reddito d'impresa;
- chi possiede o chi utilizza l'edificio.



